Codice ATECO ed attività produttive consentite: F.A.Q.

01/04/2020

Premessa
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto ministeriale del 25 marzo 2020, disciplina le ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, il D.P.C.M. citato prevede la sospensione temporanea di tutte le attività produttive ad eccezione di quelle che:

  • sono inserite nell’elenco allegato al D.P.C.M. stesso (cfr.: allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020);
  • sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 (cfr.: art. 1, lett. d), D.P.C.M. 22 marzo 2020);
  • erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali (cfr.: art. 1, lett. e), D.P.C.M. 22 marzo 2020);
  • riguardano la produzione, commercializzazione, trasporto e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie e dispositivi medico-chirurgici (cfr.: art. 1, lett. f), D.P.C.M. 22 marzo 2020).

Le attività produttive consentite
Tralasciando i servizi pubblici e quelli essenziali, sempre garantiti, nonché le attività connesse al settore farmaceutico e medico, che in un contesto storico pandemico acquistano rilevanza ex se, è necessario soffermarsi sui due criteri utilizzati dal Governo per individuare ed autorizzare tutte le altre attività produttive ritenute comunque essenziali per il soddisfacimento delle esigenze primarie del Paese.
Il primo concerne un apposito elenco di attività identificate mediante i codici ATECO che descrivono uno specifico ambito produttivo di riferimento (cfr.: allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020).
Il secondo è quello contemplato dall’art.1, lett. d), D.P.C.M. 22 marzo 2020 secondo cui “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”.
Per quanto concerne il primo criterio, è necessario premettere che i codici ATECO sono costituiti da un codice principale che individua la macro-area economica ed un sottocodice che identifica le specifiche articolazioni e sottocategorie delle aree stesse.
Tali classificazioni assumono rilevanza, generalmente, per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni.
Nell’attuale emergenza sanitaria il Governo ha fatto ricorso a tali classificazioni per fini di normazione e regolazione delle azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19.
Quanto al secondo dei citati criteri, il Governo consente la prosecuzione delle attività produttive che rientrano nella filiera di quelle consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove ha sede l’attività produttiva.
In conclusione, le imprese il cui codice ATECO  è inserito nell’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020, le imprese che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali, nonché le attività di produzione, commercializzazione, consegna e trasporto di farmici, tecnologie sanitarie e dispositivi chirurgici  possono proseguire l’attività ex lege.
Le attività che soddisfano il requisito sub art. 1, lett. d), possono proseguire l’attività previa comunicazione al Prefetto della provincia ove ha sede l’attività produttiva.

Le domande più frequenti
 
  1. Una società, avente codice ATECO relativo ad un determinato settore macro-economico ma con sottocodice non espressamente menzionato nell’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020, può ritenersi autorizzata a svolgere l’attività produttiva?
La formulazione letterale dell’allegato (cfr.: voce “descrizione”) consente di ritenere senza dubbio che qualora nell’allegato stesso sia indicato il codice, senza specificazione di sottocodici, si sia inteso legittimare, senza obbligo di comunicazione al Prefetto, tutte le attività rientranti nel codice stesso, e cioè tutte le attività qualificate con i relativi sottocodici.
Ciò in quanto, nelle ipotesi in cui il Governo ha inteso escludere determinate attività designate da sottocodici, lo ha fatto specificamente, indicando nell’allegato il sottocodice relativo all’attività esclusa - ad esempio, in relazione al codice 17, in punto a descrizione, reca: “Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)”.
In tal caso, la società non sarà tenuta ad effettuare alcuna comunicazione al Prefetto per la prosecuzione dell’attività di impresa.
 
  1. Una società avente codice ATECO relativo ad un settore macro-economico escluso dall’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020, ma che di fatto svolge taluna delle attività espressamente autorizzate, può proseguire nella produzione o fornitura di beni o servizi?
Ai sensi dell’art. 1, lett. a), D.P.C.M. 22 marzo 2020, “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad accezione di quelle indicate nell’allegato 1”.
La formulazione letterale della norma citata indurrebbe a ritenere che il Governo abbia inteso operare una selezione in senso sostanziale e non soltanto in senso formale, con ciò autorizzando la prosecuzione di quelle attività industriali ritenute essenziali per il sistema economico e produttivo del Paese.
L’impresa che svolge, quindi, attività rientrante nell’elenco di cui al richiamato allegato 1, ma recante codice ATECO differente, potrebbe ritenersi autorizzata a proseguire l’attività produttiva senza alcuna necessaria comunicazione al Prefetto competente per territorio.
Tuttavia, si ritiene maggiormente prudente che la società proceda a inviare al Prefetto la comunicazione di cui all’art. 1, lett. d), D.P.C.M. 22 marzo 2020, provvedendo altresì al deposito della/e variazione/i  del codice ATECO alle competenti CCIAA.
 
  1. Una società con due o più diversi codici ATECO, solo alcuni dei quali relativi ad uno o più settori espressamente autorizzati dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, può ritenersi autorizzata a svolgere comunque tutte le attività produttive?
La risposta deve ritenersi negativa. In tal caso, la società operante in diversi settori economici recanti codici ATECO differenti, solo alcuni dei quali rientranti nell’elenco di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020, potrà svolgere quella parte di attività espressamente autorizzata dal Governo, senza alcun adempimento formale ulteriore, ovvero quella parte di attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto competente per territorio.
 
  1. Una società, con attività consentita ai sensi dell’art. 1, lett. a), D.P.C.M. 22 marzo 2020, oltre alla attività produttiva presso il sito di fabbricazione, può svolgere attività post-vendita (installazione, interventi in garanzia, manutenzione e riparazione) delle macchine di produzione presso la sede di una società cliente con codice ATECO autorizzato ai sensi del medesimo DPCM?
Ai sensi dell'art. 1, lett. d), D.P.C.M. 22 marzo 2020, “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 […] previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva”.
Per ciò l’attività di manutenzione, qualora rientri espressamente nelle classificazioni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020, deve ritenersi senz’altro autorizzata.
Nell’ipotesi in cui, al contrario, l’attività di manutenzione non rientri nel sopra richiamato elenco e, tuttavia, sia funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, essa dovrà ritenersi consentita, con la conseguenza che la società potrà svolgere attività di manutenzione presso la cliente, ferma restando la necessità di inoltrare al Prefetto competente la comunicazione di cui all’art. 1, lett. d), D.P.C.M. 22 marzo 2020.
Per scrupolo è consigliabile che tale comunicazione venga inoltrata anche al Prefetto della provincia in cui ha sede lo stabilimento presso il quale l’attività di manutenzione deve essere svolta.
 
  1. Possono, quindi, i tecnici, incaricati di effettuare l’attività post-vendita, recarsi presso la sede della società cliente, ubicata in Comune diverso da quello in cui ha sede la società venditrice per l’espletamento di tale attività?
Anche in questo caso la risposta deve ritenersi affermativa. I tecnici, addetti alla manutenzione delle macchine impiegate da un’impresa operante in un settore autorizzato, potranno spostarsi sul territorio nazionale muniti di copia delle comunicazioni fatte al Prefetto del luogo ove ha sede la società destinataria dell’intervento tecnico, nonché dell’autodichiarazione predisposta dal Ministero dell’Interno necessaria a giustificare lo spostamento per comprovate esigenze lavorative.
 
  1. Qual è la sanzione prevista per le imprese che non rispettino le prescrizioni imposte dal D.P.C.M. 22 marzo 2020?
Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, all’art. 4, comma 2, stabilisce che “nei casi di cui all’art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”.
In particolare, la lett. z) prevede la “limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali […]”.
Pertanto, le imprese che violano le prescrizioni imposte dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000 oltre che alla sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.
 
  1. Quali strumenti di tutela prevede l’ordinamento per le società che, pur possedendo i requisiti previsti dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, si stata destinataria della sanzione amministrativa pecuniaria e di quella accessoria della sospensione dell’attività?
In tali casi, la società potrà impugnare l’ordinanza che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria e quella accessoria della sospensione dell’attività produttiva, attraverso il ricorso al Prefetto ovvero al Giudice di Pace competente per territorio ai sensi dell’art. 22, l. 24 novembre 1981, n. 689.
 
  1. Quali strumenti di tutela prevede l’ordinamento per le società che, pur possedendo i requisiti previsti dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, si sia vista negare l’autorizzazione dal Prefetto della provincia ove ha sede l’attività produttiva?

La società che si sia vista negare l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività economica potrà impugnare l’ordinanza prefettizia innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale.


(a cura degli Avv.ti Mariachiara Antinori e Aldo Cimmino)





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