Fase 2: cosa cambia dal 4 maggio

27/04/2020

Guida operativa per i cittadini

DPCM 26 aprile 2020
Art. 1

SPOSTAMENTI IN REGIONE
Quando si può:
  1. esigenze lavorative;
  2. situazione di necessità, anche per incontrare congiunti; ai sensi dell’art. 307, comma 4, c.p., per prossimi congiunti si intendono “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”).
È stato chiarito che, ai fini dell’applicazione delle norme di cui al DPCM 26 aprile 2020, per congiunti si debbano intendere anche conviventi, fidanzati e affetti stabili.
Per gli incontri con prossimi congiunti:
  • divieto di assembramento;
  • obbligo di distanziamento interpersonale di 1 metro;
  • utilizzo di mascherine.
  1. motivi di salute;
  2. IN OGNI CASO: è consentito il rientro nel proprio Comune di domicilio, residenza o abitazione;
  3. resta fermo l’obbligo di autocertificare le ragioni dello spostamento.

SPOSTAMENTI FUORI REGIONE
Quando si può:
  1. esigenze lavorative;
  2. assoluta urgenza;
  3. motivi di salute.
  4. IN OGNI CASO: è consentito il rientro nel proprio Comune di domicilio, residenza o abitazione;
  5. resta fermo l’obbligo di autocertificare le ragioni dello spostamento.
Lett. b
Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio per chi presenta sintomatologia da COVID-19.
Lett. c
Divieto assoluto di mobilità per soggetti sottoposti a quarantena ovvero risultati positivi al virus COVID-19.
Lett. d
Divieto di assembramento in luoghi privati e pubblici.

Lett. e
Accesso a parchi, ville e giardini pubblici: è consentito con divieto di assembramento e a distanza di sicurezza di 1 metro.
Lett. f
Attività motoria: consentita attività sportiva e motoria individualmente con distanza interpersonale rispettivamente di almeno 2 metri per attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività.
Lett. g
Allenamenti e attività sportive:
  • sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
  • sono consentite le sessioni di allenamento delle discipline sportive individuali con distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Lett. i
Manifestazioni:
  • sono sospesi gli eventi, gli spettacoli e le manifestazioni con la presenza di pubblico di qualsiasi tipo, sia in luogo pubblico che privato;
  • sono sospese le attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e luoghi assimilati;
  • luoghi di culto:
sono aperti i luoghi di culto con divieto di assembramento di persone e con distanza interpersonale di un metro;
sono sospese le cerimonie civili e religiose;
sono consentite le cerimonie funebri con congiunti (al massimo 15 persone) con mascherine e distanza interpersonale di un metro.
Lett. j
Restano chiusi musei ed altri istituti e luoghi di cultura.
Lett. k
Restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche di ogni ordine e grado nonché le attività scolastiche e di formazione superiore (università, master, corsi professionali, etc.).
Lett. l
Restano sospesi i viaggi di istruzione, le visita guidate e le uscite didattiche.
Lett. q
Sono sospese le procedure concorsuali private (eccezione: valutazione esclusiva su base curriculare e valutazione a distanza).
Per le procedure concorsuali pubbliche, rimane operativo quanto disposto dall’art. 87, comma 5, D.L. Cura Italia.
Lett. s
Resta sospesa ogni attività convegnistica o congressuale.
Lett. u
Restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere in generale, etc.
Lettere w e x
Resta operativo il divieto di accompagnamento dei pazienti nelle sale di attesa nonché l’accesso di parenti e visitatori nelle RSA, negli hospice, nelle strutture residenziali, etc.
Lett. z
Commercio al dettaglio:
Restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezioni per le attività di vendita di generi alimentari nonché di quelle elencate all’allegato 1 (computer ed elettronica, tabacchi, carburante, ferramenta, edicole, articoli igienico-sanitari, farmacie e parafarmacie, negozi di animali, ottica, e-commerce, cartoleria, librerie, vestiti per bambini e neonati, vivai).
È necessario garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
Lett. aa e bb
Restano sospese le attività di ristorazione.
Eccezioni:
  1. Mense e catering, consegna a domicilio e asporto (take away);
  2. Punti di ristoro posti sulla rete autostradale con le modalità asporto.
Lett. cc
Restano sospese le attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti.
Sono consentite le attività di lavanderia, anche industriali, e i servizi di pompe funebri.
Lett. dd
Resta l’obbligo per le attività non sospese/consentite di garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, ingressi di clientela contingentati nonché l’applicazione delle raccomandazioni di cui all’allegato 5 (pulizia e igiene ambientale, adeguata areazione degli ambienti, messa a disposizione di sistema per la disinfezione delle mani, utilizzo di mascherine e dei guanti usa e getta)
N.B. In locali di dimensioni fino a 40 metri quadrati è consentita la presenza di due operatori e l’accesso di una persona per volta.
In locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato in base agli spazi disponibili, secondo le norme generali.
Lett. ee
Restano garantiti servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo.
Lett. gg
Smart working e modalità di lavoro agile applicabile a tutti i settori produttivi, a prescindere dalla sottoscrizione di accordi individuali.
 
Art. 3
MISURE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
Lett. d
Alle persone anziane o affette da patologie è raccomandata la permanenza nella propria abitazione, fatta eccezione per comprovato stato di necessità.
Comma 2
È obbligatorio l’utilizzo di strumenti di protezione delle vie respiratorie nei luoghi aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto nonché in tutte le occasioni in cui non è possibile garantire le distanze interpersonali di 1 metro.
ECCEZIONE: è consentito non utilizzare mascherine a bambini sotto i 6 anni e a soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina.
Sono considerate idonee, quando garantiscono adeguata barriera:
  1. mascherine di comunità;
  2. mascherine monouso;
  3. mascherine lavabili, anche autoprodotte.
Art. 4
INGRESSO IN ITALIA
I soggetti che intendano fare ingresso sul territorio italiano saranno sottoposti ad un periodo di sorveglianza sanitaria e/o di isolamento fiduciario della durata di 14 giorni.
Inoltre, devono consegnare al vettore all’atto dell’imbarco autocertificazione recante l’indicazione di:
  1. motivi del viaggio;
  2. indirizzo completo dell’abitazione o della dimora ove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario della durata di 14 giorni, nonché il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere l’abitazione;
  3. recapito telefonico.
Vi è l’obbligo di segnalare immediatamente l’ingresso nel Paese al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente (e cioè l’ASL del luogo di destinazione ai fini dello svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e/o di isolamento fiduciario).
È vietato l’imbarco a soggetti che manifestino stati febbrili ovvero la documentazione di cui all’autocertificazione non sia completa.
Quando l’ingresso in Italia avviene con mezzo privato, vi è comunque l’obbligo di segnalarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente (ovvero l’ASL del luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e/o di isolamento fiduciario).
Quanto sopra, NON SI APPLICA:
  1. Personale addetto ai mezzi di trasporto;
  2. Personale viaggiante di imprese aventi sede legale in Italia;
  3. Personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio delle professioni sanitarie;
  4. Lavoratori transfrontalieri.
Art. 5
TRANSITI E SOGGIORNI BREVI IN ITALIA
I soggetti che, per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, prorogabile di ulteriori 48 ore), intendano fare ingresso in Italia devono consegnare al vettore, al momento dell’imbarco, autocertificazione indicante:
  1. comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza;
  2. indirizzo del luogo di soggiorno e mezzo privato utilizzato;
  3. recapito telefonico.
Quando l’ingresso in Italia avviene con mezzo privato, resta l’obbligo di segnalare immediatamente l’ingresso nel Paese al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente nonché di rilasciare la dichiarazione indicando quanto sopra.
È obbligatorio lasciare il territorio allo scadere del periodo di permanenza ovvero, in mancanza, di sottoporsi a periodi di isolamento fiduciario per 14 giorni.
In caso di insorgenza di sintomi da COVID-19, vi è obbligo di segnalare la circostanza all’ASL competente (e cioè l’ASL del luogo di soggiorno).
È vietato l’imbarco a soggetti che manifestino stati febbrili ovvero a soggetti che presentino autocertificazioni non complete.
 
Art. 6
Sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri battenti bandiera italiana.
 

Art. 7
TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA (terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne)

Allegato 8
È prescritta, ove possibile, la contingentazione della vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
Laddove non sia possibile, è richiesto che i passeggeri si dotino di mascherine e guanti.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
È sospesa, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo.
È sospesa l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.
TRASPORTO FERROVIARIO
In tutte le stazioni, anche quelle ove insistono gate di accesso all’area di imbarco:
  • vige un divieto di contatto ravvicinato tra clienti e personale ad eccezione di casi indispensabili dovuti a motivi di emergenza;
  • prosegue il monitoraggio dei flussi di passeggeri;
  • sarà ridimensionato il numero massimo di passeggeri ammessi nelle sale d’attesa, rispettando la distanza tra persone di un metro.
Nel caso in cui a bordo di un treno siano presenti passeggeri con sintomatologia da COVID-19, saranno immediatamente avvertite la PolFer e le ASL competenti; all’esito della valutazione sulle condizioni di salute del passeggero verrà deciso se fermare il treno per procedere a un intervento.
Al passeggero che presenti a bordo treno sintomi da COVID-19 (tosse, febbre, rinite, congiuntivite), è richiesto di indossare la mascherina di protezione e di sedere isolato rispetto agli altri passeggeri che vengono ricollocati in altra carrozza sgomberata.
TRASPORTO MARITTIMO E PORTUALE
Dovrà essere mantenuto il distanziamento di almeno un metro tra passeggeri.
Sarà richiesto ai passeggeri a bordo che presentino sintomi da COVID-19 di indossare la mascherina e di viaggiare isolati da altri passeggeri. 
TRASPORTI NON DI LINEA
Il passeggero deve occupare il sedile posteriore.
Potranno essere trasportati non più di due passeggeri.
Il conducente dovrà indossare i DPI.

Allegato 9
MISURE DI CARATTERE GENERALE, valide per tutte le modalità di trasporto
Viene incentivata al vendita di biglietti con sistemi telematici. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario all’atto dell’acquisto mantenere una distanza interpersonale di un metro; ove ciò non sia possibile, sarà necessario dotarsi di DPI.
Ove necessario, verrà attuata una modalità contingentata di ingresso dell’utenza in stazioni, aeroporti e porti.
Non dovrà usarsi il trasporto pubblico se si hanno sintomi di intossicazioni acute.
Verranno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37.5° C.
COPIA RACCOMANDAZIONI
Indicazioni per i passeggeri

SETTORE AEREO
  • separazione delle porte di entrata e di uscita dagli aeromobili;
  • evitare affollamenti nei settori antistanti i controlli di sicurezza;
  • previsione di percorsi a senso unico all’interno dell’aeroporto;
  • obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, nei terminal e degli altri servizi aeroportuali;
  • obbligo di utilizzo delle mascherine all’interno dell’aeromobile;
  • previsione di sottoposizione dei passeggeri, in arrivo e in partenza, a termo-scanner.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
  • obbligo di utilizzo delle mascherine, anche in stoffa, a protezione delle vie respiratorie (naso e bocca).

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE CONCESSE
  • obbligo di utilizzo delle mascherine, anche in stoffa, a protezione delle vie respiratorie (naso e bocca);
  • previsione di flussi separati per la salita e discesa dei passeggeri dai mezzi;
  • sugli autobus, garantire la distanza di un metro tra passeggeri diminuendo il numero massimo degli stessi sui mezzi, contrassegnando con appositi segnali i posti che NON possono essere occupati;
  • sugli autobus, il conducente, per evitare il sovraffollamento sul mezzo, potrà non effettuare alcune fermate;
  • nelle stazioni della metropolitana, previsione di flussi separati per entrata ed uscita;
  • applicazione di segnali su sedili non utilizzabili;
  • sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo.
  • sospensione dell’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

SETTORE FERROVIARIO
  • incentivazione all’acquisto dei biglietti online.
NELLE GRANDI STAZIONI
  • previsione di flussi separati per la salita e discesa dei passeggeri dai mezzi;
  • distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione;
  • previsione di percorsi a senso unico all’interno della stazione e nei corridoi fino ai binari;
  • limitazione all’utilizzo delle sale d’attesa con rispetto delle regole di distanziamento;
  • previsione di controllo della temperatura corporea ai gate di accesso;
A BORDO TRENO
  • ove possibile, previsione di flussi separati per la salita e discesa dei passeggeri da ogni carrozza;
  • distanziamento sociale a bordo con applicazione di segnali sui sedili non utilizzabili;
  • obbligo di utilizzo delle mascherine, anche in stoffa, a protezione delle vie respiratorie (naso e bocca).
Sui treni a lunga percorrenza:
  • distanziamento sociale garantito attraverso meccanismo di protezione a scacchiera;
  • applicazione di segnali sui sedili non utilizzabili;
  • adozione di biglietto nominativo;
  • sospensione dei servizi di ristorazione a bordo treno fino all’apertura di bar e ristoranti.
TRASPORTI NON DI LINEA
  • il passeggero deve occupare il sedile posteriore;
  • potranno essere trasportati non più di due passeggeri;
  • il conducente dovrà indossare i DPI.

Le disposizioni sopra riportate si applicano fino al 17 maggio 2020.

(a cura degli Avv.ti Loretta Loretti e Mariachiara Antinori)





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