Come era lecito ipotizzare, la progressiva diffusione del contagio da “Coronavirus” e l’adozione di misure restrittive ed emergenziali da parte delle Autorità Governative dei vari Paesi, tra cui l’Italia, hanno prodotto effetti pregiudizievoli sulle imprese di tutto il mondo, incidendo sulla capacità delle stesse di mantenere fede agli accordi precedentemente conclusi con i propri partners commerciali.
Prova di ciò è data dal progressivo proliferare di richieste di rinegoziazione o risoluzione dei contratti pendenti alla data della diffusione del fenomeno, in richiamo ai principi della c.d. “forza maggiore”, dell’“impossibilità” o dell’“eccessiva onerosità” sopravvenuta della prestazione.
Non sempre, però, il richiamo a tali istituti può dirsi efficace e fondato: obiettivo del presente elaborato, nell’attesa che il fenomeno venga recepito dalla giurisprudenza interna ed internazionale, è dunque quello di operare un distinguo tra i vari rimedi esperibili ed individuare alcune linee pratiche di interpretazione dei contratti, a seconda del loro contenuto pattizio e del contesto normativo di riferimento.
La “Forza Maggiore” nel diritto internazionale e interno
La “forza maggiore” è anzitutto rimedio tipico dei sistemi di civil law, non riconosciuto in tutti gli ordinamenti giuridici: molti di essi, specie quelli di common law (come UK e USA), non riconoscono detto principio ex lege, tanto che ne può essere invocata l’operatività solo a fronte di esplicita pattuizione contrattuale (tipico esempio di clausola di forza maggiore è il patto denominato ‘acts of god’, inerente alla tutela da fatti o eventi naturali, accidentali o imprevisti come guerre, sommosse, scioperi, difficoltà nell’approvvigionamento di personale o di materie prime, che possono alterare il contratto).
La mancata previsione contrattuale dell’evento specifico, salvo più ampie pattuizioni in grado di ricomprenderlo per relationem, ne esclude la rilevanza ai fini dell’invocazione come causa di forza maggiore.
L’istituto trova invece riconoscimento espresso, in deroga al principio “pacta sunt servanda”, negli Accordi di diritto internazionale, tra cui la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci al cui art. 79 si legge:
“Una parte non è responsabile dell'inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”.
Nell’ordinamento italiano, pur in difetto di una specifica definizione normativa, il concetto di “forza maggiore” si ricava dalle norme in tema di inadempimento contrattuale e di impossibilità assoluta e definitiva della prestazione, ossia:
art. 1218 c.c. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
art. 1256 c.c. “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”
Presupposti essenziali della c.d. “forza maggiore” sono pertanto:
la ricorrenza di un fatto sopravvenuto, obiettivamente imprevedibile e indipendente dalla volontà del debitore, tale da rendere impossibile l’esecuzione della prestazione ovvero da non rendere il creditore più interessato a riceverla oltre un certo tempo (elemento oggettivo);
l’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione (elemento soggettivo)
L’“Eccessiva Onerosità Sopravvenuta”
Altro istituto potenzialmente invocabile in rapporto all’emergenza sanitaria da Coronavirus e alle disposizioni governative è quello dell’“eccessiva onerosità sopravvenuta” disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 1467 c.c. e legato anch’esso alla ricorrenza di eventi straordinari ed imprevedibili.
A differenza dell’ipotesi precedentemente esaminata, l’eccessiva onerosità sopravvenuta opera in rapporto ad eventi esterni e imprevedibili che, senza rendere impossibile l’esecuzione della prestazione contrattuale, la rendono eccessivamente gravosa, provocando un’alterazione del rapporto sinallagmatico e un aggravio patrimoniale in danno ad una sola delle parti contraenti (quella onerata della prestazione).
Quando l’obbligato si trova a subire un sacrificio economico eccedente la normale alea del contratto, gli è riconosciuta la facoltà di domandare la risoluzione del contratto: tale richiesta può essere opposta dal creditore attraverso la manifestazione di disponibilità a modificare equamente le condizioni del contratto.
Perché si abbia risoluzione e il debitore possa avvalersi comunque dell’esimente, è richiesta una rigorosa prova delle circostanze poste alla base della pretesa.
Nei sistemi di common law e nell’ambito degli accordi internazionali, la previsione dell’istituto è rimessa alla libera determinazione contrattuale delle parti ed è riconosciuta attraverso clausole tipiche di c.d. hardship, poste a tutela dei casi in cui la prestazione diviene non più conveniente da un punto di vista economico ma può comunque essere eseguita (il tutto, in ossequio al principio di immodificabilità degli accordi contrattuali, se non nella misura in cui espresse pattuizioni lo consentano).
Generalmente le clausole di hardship perseguono un duplice fine: da un lato, individuano le sopravvenienze che alterano l’equilibrio contrattuale e, dall’altro, stabiliscono i rimedi applicabili al verificarsi di dette circostanze.
A livello di struttura, invece, le clausole in esame sono formulate in modo da prevedere:
l’evento tipico di hardship: es. rialzi del costo o nel reperimento delle materie prime, ribassi nel valore del prodotto finito, variazioni delle imposte o dei dazi doganali;
le modalità di accertamento dell’evento di hardship: le parti del contratto disciplinano il modo in cui la circostanza di squilibrio contrattuale deve essere accertata e comunicata alla controparte per poter dare esecuzione al procedimento di ristrutturazione del contratto;
la disciplina delle conseguenze della dichiarazione di hardship: vengono illustrate le modalità attraverso le quali le parti debbono giungere alla rinegoziazione in buona fede delle condizioni contrattuali, nell’ottica del raggiungimento di un nuovo equilibrio tra prestazioni.
Inquadramento del fenomeno Covid-19 e rilevanza dello stesso come causa di forza maggiore
Nell’attesa di scoprire come i vari ordinamenti giuridici recepiranno il fenomeno Coronavirus e come le Corti di tutto il mondo avranno a pronunciarsi in ordine alle controversie dallo stesso ingenerate, occorre definire l’accadimento nel suo complesso, sia come fatto storico che da un punto di vista normativo.
Sotto il primo profilo, la situazione di contagio da Coronavirus assume certamente i connotati dell’evento imprevedibile, inevitabile, estraneo alla volontà delle parti e a cui non è possibile opporsi, come tale integrante in astratto i requisiti della c.d. forza maggiore.
Il fatto che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in data 11 marzo 2020, riferendosi allo stato di diffusione del virus abbia dichiarato l'esistenza di uno stato di “pandemia” (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4209) attribuisce altresì al fenomeno – sia in termini di esistenza, che di gravità – un valore certo ed oggettivo, difficilmente confutabile in sede di accertamento giudiziale.
Dal punto di vista normativo, invece, il fenomeno deve essere letto come insieme delle misure restrittive di emanazione governativa che, direttamente o indirettamente, limitano o vietano l’azione del contraente nell’esecuzione del contratto (c.d. factum principis): anche in tale ipotesi, ricorrono in astratto i presupposti tipici della causa di forza maggiore, con conseguente liberazione del debitore dall’obbligo contrattuale di adempiere all’obbligazione.
Ciò nondimeno, occorrerà verificare se, nel caso concreto, il Coronavirus - o meglio, le restrizioni adottate dalle autorità sanitarie dei vari Paesi – siano tali da compromettere in modo assoluto e definitivo l’adempimento di una parte, esonerandola o meno dalla responsabilità contrattuale per causa di forza maggiore, così come definita dal contratto o dalla legge applicabile.
Potendo introdurre un discrimine, potranno avvalersi dell’esimente della forza maggiore le aziende allocate in zone territoriali interessate da blocchi totali imposti dall’Autorità o i soggetti (persone fisiche) sottoposti a ricovero o quarantena forzata, ma non pure tutte le industrie e fabbriche di altre zone o settori (si tenga conto, ad esempio, che il Dpcm dell’11 marzo 2020 ha da un lato imposto la chiusura dei reparti aziendali non indispensabili per la produzione, ma al contempo ha garantito alle industrie e fabbriche di poter continuare a svolgere le proprie attività produttive dietro adozione di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio).
Allo stesso tempo, dovranno essere analizzate con attenzione le ipotesi di inadempimento c.d. “indiretto”, ossia causato dall’invocazione legittima della forza maggiore da parte del subfornitore (ad esempio per il verificarsi dei fatti impeditivi sopra dedotti).
Sempre sul punto, le norme di diritto internazionale prevedono che la parte interessata, al fine di avvalersi della causa di forza maggiore, sia tenuta a dare tempestiva comunicazione all’altra parte dell’esistenza dell’impedimento, onde consentire a quest’ultima di sospendere a sua volta la propria prestazione e, in generale, prevenire eventuali danni o squilibri connessi alla prosecuzione del rapporto.
Così in particolare al co. IV dell’art. 79 della già citata Convenzione di Vienna del 1980: “La parte che non dà esecuzione al contratto, deve avvisare l'altra parte dell'impedimento e delle sue conseguenze sulla sua capacità di esecuzione. Se l'avviso non giunge a destinazione in un termine ragionevole a partire dal momento in cui la parte che non ha dato esecuzione era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'impedimento, quest'ultima è tenuta a dare danni-interessi a causa della mancata ricezione.”
Dal punto di vista probatorio, affinché la parte inadempiente possa avvalersi dell’esimente della forza maggiore sarà quindi tenuta a dimostrare, in concreto:
che l’evento lamentato abbia effettivamente determinato l’impossibilità, fisica o giuridica, di adempiere alla prestazione contrattualmente pattuita (ad esempio producendo a favore dell’altra parte copia dei provvedimenti impositivi di una restrizione piena o un blocco);
di essersi comportata secondo buona fede e correttezza, sia informando tempestivamente la controparte dell’impedimento che adoperandosi per il contenimento dei danni (a titolo di esempio, l’impresa produttrice che si trovasse nell’impossibilità di ricevere i semilavorati dai propri fornitori abituali a causa dell’epidemia, per liberarsi dall’obbligo dell’adempimento, sarà tenuta quantomeno a dimostrare di aver ricercato fonti alternative di approvvigionamento).
Non a caso, a recepimento di tale principio, l'art. 91, comma 1, del Decreto "Cura Italia" (d.l., 17 marzo 2020, n. 18) rubricato "Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici" (norma, ad avviso di chi scrive, pacificamente applicabile per analogia ai rapporti tra privati) ha previsto - in aggiunta all'art. 3, d.l., 23 febbraio 2020, n. 6 - un ulteriore comma "6-bis" recante la seguente disposizione: "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutat[o] ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti".
La suddetta disposizione sembrerebbe quindi imporre all'autorità giudiziaria un accertamento in concreto delle reali conseguenze prodotte a carico delle parti (nello specifico della parte debitrice invocante l'esimente) dall'evento pregiudizievole, senza elevare la limitazione imposta dall'osservanza delle misure di contenimento in esame a causa di forza maggiore tout court.
Discorso diverso potrebbe valere invece per le imprese la cui attività, per effetto del d.p.c.m. 22 marzo 2020, è stata dichiarata sospesa, costituendo tale disposizione governativa vero e proprio factum principis, pacificamente riconosciuto in giurisprudenza come ipotesi configurante impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c.
Quanto al tema dell’eccessività sopravvenuta, salvo esplicita previsione contrattuale, riteniamo che l’impatto socio-economico prodotto dal fatto storico in sé e soprattutto dal difficile adattamento forzato dei contraenti alle disposizioni e misure emergenziali delle Autorità Governative, configuri astrattamente un evento esterno e imprevedibile in grado di determinare squilibri economici eccedenti la normale alea contrattuale.
Si pensi in particolare ai costi sostenuti da imprese, più o meno strutturate, per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, per il reperimento delle materie prime, per l’adozione di misure di lavoro agile e in c.d. smart working, per trasferte o permanenze forzate di personale presso le zone ad alto contagio in regime di mobilità controllata, nonché ad ogni altra voce di costo impattante sul ciclo produttivo.
Anche in questo caso, tuttavia, occorrerà valutare il caso concreto con onere a carico della parte colpita dall’evento di dimostrarne, tanto l’imprevedibilità, quanto gli effetti.
(aggiornato al 23 marzo 2020)
(a cura dell'Avv. Federico Villa)
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