Originariamente, la giurisprudenza riteneva che dall'erronea o illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non derivasse in capo all'intermediario alcuna responsabilità risarcitoria. Successivamente, la giurisprudenza ha mutato il proprio indirizzo, giungendo a ritenere pacifica la responsabilità dell'intermediario; tuttavia, sono sorti contrasti circa l'individuazione della natura, contrattuale o extracontrattuale, della responsabilità dell'intermediario stesso.
http://ilfallimentarista.it/articoli/focus/illegittima-segnalazione-sofferenza-alla-banca-d-italia-responsabilit-civilistica-e
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