Originariamente, la giurisprudenza riteneva che dall'erronea o illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non derivasse in capo all'intermediario alcuna responsabilità risarcitoria. Successivamente, la giurisprudenza ha mutato il proprio indirizzo, giungendo a ritenere pacifica la responsabilità dell'intermediario; tuttavia, sono sorti contrasti circa l'individuazione della natura, contrattuale o extracontrattuale, della responsabilità dell'intermediario stesso.
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